Nel caso di un rifacimento parziale dell’impianto elettrico l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità per la sola parte dell’impianto da lui sistemata. Questa dichiarazione di conformità parziale può essere usata come omologazione dell’intero impianto elettrico?

Ai fini del DPR 462/01 l’installatore “omologa” il solo impianto di protezione dai contatti indiretti. Occorre poi ricordare che l’omologazione di un impianto si effettua solo sui primi e nuovi impianti.

Nei vecchi modelli A, B e C venivano menzionate alcune voci importanti. Adesso che i modelli sono stati sostituiti dalla dichiarazione di conformità occorre modificare la dichiarazione inserendo le voci riportate nei modelli abrogati oppure tali voci vengono omesse?

I modelli A, B e C sono stati abrogati e sostituiti dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore che il datore di lavoro deve inviare ad ISPESL e ASL/ARPA. La dichiarazione di conformità va compilata dall’installatore secondo le disposizioni emesse dal Ministero dell’industria (ora Ministero delle attività produttive) nel febbraio del 1992.

Nel DPR 462/01 la dichiarazione di conformità deve essere relativa unicamente ad un solo impianto (terra, fulmini, esplosione) oppure un’unica dichiarazione sostituisce contemporaneamente i modelli A, B e C abrogati?

E’ bene ricordare che le verifiche sono tre (ex modelli A, B e C) ed è preferibile che la dichiarazione di conformità sia una per ciascun impianto da denunciare. Si ritiene, tuttavia, che la dichiarazione di conformità possa anche essere unica ma la documentazione tecnica e le procedure di verifica devono essere diversificate per ciascun tipo di impianto (terra, fulmini e luoghi con pericolo di esplosione).

La realizzazione dell’impianto di terra per adeguare l’impianto alla regola d’arte deve essere provvista di progetto?

Secondo quanto indicato dalla Guida CEI 0-3 la realizzazione di un impianto di terra deve essere considerata “trasformazione di un impianto” (art. 2.2). Di conseguenza se l’impianto elettrico è soggetto a progettazione (D.M. 37/08 art. 5) l’impianto di terra deve essere progettato; se l’impianto elettrico non è soggetto a progettazione l’impianto di terra può essere non progettato.

Il proprietario di un immobile adibito ad attività produttiva cosa deve fare della dichiarazione di conformità che gli ha rilasciato l’installatore?

Il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di consegnare al responsabile della attività produttiva (datore di lavoro) la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto elettrico. Compito del datore di lavoro, poi, è quello di inviare (entro 30 giorni dalla messa in servizio) alla ASL/ARPA ed all’INAIL la copia della dichiarazione per attivare i meccanismi di verifica previsti dal DPR 462/01.

Il proprietario di un immobile adibito ad uso civile nel quale non operano lavoratori subordinati
cosa deve fare della dichiarazione di conformità che gli ha rilasciato l’installatore?

Gli impianti adibiti esclusivamente ad uso civile, e nei quali non operano lavoratori subordinati, non rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01 e quindi non devono sottostare alle procedure di sicurezza previste dal citato DPR. Il proprietario dell’immobile deve conservare, tuttavia, la dichiarazione di conformità per obblighi diversi da quelli derivanti dal citato DPR.

Nel giugno del 2001 è stato realizzato un nuovo impianto elettrico per un piccolo autosalone (220 m2, con obbligo di progetto – ambiente ordinario). All’epoca l’attività non aveva lavoratori dipendenti. Nella primavera 2002 è stato assunto un impiegato. Quali obblighi deve assolvere il datore di lavoro ai sensi del DPR 462/01 circa l’omologazione dell’impianto di terra e le verifiche periodiche, nei confronti di ASL ed INAIL?

Il datore di lavoro, per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti, deve attivare le procedure di verifica dell’impianto di terra, con le modalità indicate dal DPR 462/01 a partire dalla data di assunzione dell’impiegato. 

Un impianto elettrico realizzato in uno stabilimento industriale è dotato di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori. Lo stabilimento industriale è rimasto inutilizzato per alcuni anni e successivamente affittato ad una officina metalmeccanica. I tempi di effettuazione della verifica per campionatura dell’impianto e delle verifiche periodiche devono essere conteggiati a partire dalla data della dichiarazione di conformità o dalla data dell’inizio delle attività?

Le date di effettuazione delle verifiche per campionatura (INAIL) e per le verifiche periodiche (ASL/ARPA/Organismi abilitati) devono essere sempre conteggiate a partire dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Si possono verificare i seguenti casi:

  • Impianto messo in esercizio subito. Si procede subito secondo le regole generali (entro 30 giorni il datore di lavoro invia le copie della dichiarazione all’ INAIL perché attivi la campionatura ed agli uffici di vigilanza della ASL/ARPA per la normale attività di prevenzione degli infortuni). Dopo 2 o 5 anni, a seconda del tipo di impianto, attiva le verifiche periodiche incaricando uno degli organismi abilitati.
  • Impianto messo in esercizio successivamente. Il proprietario dell’immobile conserva la dichiarazione di conformità, fra le sue carte, e non attiva le procedure del DPR 462/01 perché non c’è esercizio dell’impianto ed attività lavorativa. Quando l’impianto viene messo in esercizio il datore di lavoro deve farsi consegnare dal proprietario dell’immobile la dichiarazione di conformità ed attiva le procedure previste dal DPR 462/01 (entro 30 giorni invia copia della dichiarazione all’ INAIL perché attivi la campionatura ed agli uffici di vigilanza della ASL/ARPA per la normale attività di prevenzione degli infortuni). Nel caso in cui la dichiarazione di conformità evidenziasse che sono decorsi i tempi delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve incaricare, nel più breve tempo possibile, un ente verificatore abilitato (ASL/ARPA, Organismi abilitati) perché proceda alla effettuazione delle verifiche periodiche.
  • Impianto soggetto ad obbligo di denuncia solo successivamente. Nel caso in cui l’impianto fosse soggetto a denuncia solo successivamente all’inizio delle attività (ad esempio un esercizio commerciale che assume dipendenti solo in un secondo tempo) valgono le considerazioni fatte al punto precedente.

In una scuola il datore di lavoro è il dirigente scolastico, quindi lui dovrebbe denunciarel’impianto di terra, ma abitualmente il proprietario dell’immobile e quindi degli impianti elettrici,non è il Ministero della pubblica istruzione ma un altro ente (Comune, Provincia, ecc.) che difficilmente consegna la dichiarazione di conformità (ove esistente) al dirigente scolastico.Come si procede?

La procedura del DPR 462/01 deve essere attivata dal “Datore di lavoro” che solitamente coincide con il dirigente scolastico. La procedura da rispettare è la seguente:

  1. Il proprietario degli impianti deve mettere a disposizione del dirigente scolastico gli impianti a regola d’arte accompagnati dalle certificazioni che lo dimostrano;
  2. Il dirigente scolastico, attiva le procedure previste dal DPR 462/01 appena in possesso della documentazione rilasciata dal proprietario (leggasi dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte).

Nel caso in cui, per carenza delle documentazioni necessarie, il dirigente scolastico non possa attivare le procedure del DPR 462/01, al fine di evitare ogni possibile responsabilità, dovrà richiedere espressamente, in maniera documentata, al proprietario dell’immobile la documentazione tecnica prevista dal citato DPR secondo quanto disposto dall’articolo 5 del DM del Ministero della pubblica istruzione di concerto con Ministeri del lavoro, della sanità edella funzione pubblica del 29  settembre 1998 n. 382.

Anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento relativo agli impianti di terra ed impianti elettrici in luoghi pericolosi (DPR 462/01), si vuol sapere se in una attività alimentata con cabina di trasformazione propria, l’impianto di messa a terra (soggetto a verifica), anche in riferimento alla norma CEI 99-3, è solo quello relativo alla protezione da tensioni di contatto (e passo) del lato di impianto in media/alta tensione e cioè dispersori e conduttori di terra o l’impianto di terra (e la relativa verifica) riguarda anche il lato bassa tensione e cioè conduttori di protezione e dispositivi automatici per l’interruzione del circuito in caso di guasto).

La verifica si riferisce all’intero impianto di protezione dai contatti indiretti sia per i guasti lato alta tensione che per quelli lato bassa tensione.

Esiste l’obbligo delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001 per gli ambulatori medici veterinari?

L’obbligo delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 esiste tutte le volte che negli ambulatori medici veterinari operano lavoratori subordinati.

In un locale utilizzato da un’associazione sportiva senza fini di lucro è stato installato un nuovo impianto elettrico. L’associazione non ha lavoratori subordinati ma soltanto soci che usufruiscono della struttura. In questo caso l’impianto è sottoposto agli obblighi del DPR 462/01?

Fermo restando che l’impianto deve essere fatto a regola d’arte il DPR 462/01 si applica solo se presso l’associazione sportiva prestano la loro opera lavoratori dipendenti o quando la società sportiva si configura come società di fatto.

Gli impianti di protezione dai contatti indiretti di società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01?

Gli impianti di protezione dai contatti indiretti dei locali utilizzati dalle società di fatto rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01.

In un cantiere edile per la costruzione di alcuni edifici residenziali è stato realizzato l’impianto di terra per il cantiere. La costruzione viene eseguita dagli stessi committenti senza l’ausilio di aiutanti. In questo caso l’impianto di terra è sottoposto al DPR 462/01?

Il quesito non è molto chiaro e, cioè, se gli stessi committenti realizzano solo la costruzione o anche l’impianto di terra. Si ricorda che l’impianto elettrico, e quindi anche l’impianto di protezione dai contatti indiretti, deve essere sempre realizzato da impresa provvista di adeguata professionalità. Relativamente alle procedure di verifica degli impianti (DPR 462/01), queste si devono attuare solo se nel cantiere edile agiscono lavoratori subordinati. Nello specifico per la realizzazione dell’opera sembrerebbe configurarsi la costituzione di una società di fatto e queste rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01.

Un impianto elettrico installato in un capannone industriale è fornito di dichiarazione di conformità. Per dimenticanza il datore di lavoro non ha inviato all’INAIL ed all’ARPA/ASL la dichiarazione di conformità entro i 30 giorni regolamentari. Le verifiche periodiche hanno inizio a partire dalla data di invio o dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità?

L’inizio delle verifiche periodiche si ha a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

L’inizio delle verifiche periodiche scatta a partire dalla verifica fatta per campionamento dall’INAIL? E se l’INAIL non ha proceduto alla effettuazione della verifica per campionatura?

Le scadenze delle verifiche periodiche sono indipendenti dalle verifiche per campionatura dell’INAIL e partono a cominciare dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

Le verifiche straordinarie alterano la cadenza delle verifiche periodiche?

Le verifiche straordinarie cambiano la data di effettuazione delle verifiche periodiche solo quando vengono effettuate per modifiche sostanziali dell’impianto. In tutti gli altri casi la data di effettuazione delle verifiche va conteggiata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

Una azienda subentra ad un’altra azienda in uno stabilimento industriale. La prima azienda aveva operato nel rispetto delle disposizioni legislative per quanto attiene la protezione dai contatti indiretti (dichiarazione di conformità, omologazione, verifiche periodiche). Il datore di lavoro della ditta subentrante deve ricominciare tutto daccapo o può utilizzare le verifiche periodiche fatte dall’organismo abilitato?

Se il datore di lavoro subentrante non ha modificato l’impianto di protezione dai contatti indiretti può semplicemente procedere alla voltura della denuncia dell’impianto di terra ed utilizzare le verifiche periodiche fatte. Se sull’impianto sono state fatte modifiche occorre procedere alla richiesta di una verifica straordinaria all’organismo abilitato. Ovviamente considerazioni analoghe possono essere fatte per gli impianti di protezionecontro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

“La verifica deve essere eseguita ogni 2/5 anni in funzione dell’impianto…” recita cosi parte del DPR 462/01. Dove si può reperire un elenco dettagliato di impianti che ricadono nel periodo biennale? O quale parametri devo esaminare per valutare la periodicità di un impianto?

Non esistono elenchi dettagliati di luoghi soggetti a verifiche con periodicità biennali o quinquennali. La scelta va fatta caso per caso.

Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica dell’impianto ad un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01 incorre in qualche penalità nel caso in cui l’organismo ritardi nel fare la verifica?

Compito del datore di lavoro è quello di far effettuare le verifiche periodiche dell’impianto secondo le scadenze previste dal  DPR 462/01 (art. 4 comma 1 ed art. 6 comma 1 citato DPR). La sola richiesta di verifica non è sufficiente a soddisfare tale obbligo. Qualora il Datore di lavoro si rendesse conto che l’organismo da lui incaricato non è in condizioni di effettuare la verifica entro la scadenza prevista deve contattare un altro organismo che svolga tale compito nei tempi regolamentari.

Se il datore di lavoro ha effettuato la richiesta della verifica dell’impianto ad un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01 ma l’organismo non effettua la verifica nei tempi concordati può sostituire la verifica dell’organismo abilitato con una verifica fatta fare da un tecnico di sua fiducia?

No. In caso di ritardo nella verifica periodica da parte dell’organismo abilitato il datore di lavoro non può rivolgersi a privati, anche se di sua fiducia, ma deve sostituire l’organismo abilitato inadempiente con un altro abilitato a questo compito dal Ministero per le attività produttive.

Con riferimento al Capo I, Disposizioni Generali, art. 1, Ambito di applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n.462, si chiede se uno studio medico privato, ovvero luogo autorizzato ad esercizio di attività sanitaria (ad es. oculista con laser, dentista con riuniti, radiologo con apparecchi per diagnostica, cardiologo con ecocolordoppler ecc), inserito in palazzo ad uso abitazioni ed uffici, sia direttamente soggetto alle verifiche ricomprese dal citato DPR o se tale compito spetti al Condominio.

La denuncia dell’impianto di protezione dai contatti indiretti degli studi medici deve essere fatta per gli studi nei quali operano lavoratori subordinati ed è compito del datore di lavoro.

Come ci si deve comportare per gli utenti che hanno fatto la richiesta di omologazione dell’impianto di terra prima del DPR 462/01 e non hanno ancora ricevuto risposte dall’ISPESL ? In questa fase transitoria cosa devono fare gli utenti ai quali scadono i tempi per l’effettuazione delle verifiche in questo periodo?

I datori di lavoro che hanno inviato all’ISPESL domanda di omologazione dell’impianto senza avere ricevuto alcuna risposta possono chiedere le verifiche periodiche agli enti abilitati (ASL/ARPA/Organismi abilitati) che possono effettuare la verifica anche in mancanza dell’omologazione ISPESL (DPR 462/01 art. 9 comma 3). I tempi di attivazione delle verifiche periodiche devono essere conteggiati a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

L’INAIL e l’ASL/ARPA devono dare atto (lettera, fax, e-mail, timbro e firma su copia, ecc.) della avvenuta ricezione delle dichiarazioni di conformità?

E’ opportuno che il datore di lavoro conservi la documentazione che attesti l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal DPR 462/01.

E’ legittimo concordare, a livello regionale, una procedura tra INAIL e ASL/ARPA che permetta al datore di lavoro di effettuare un unico invio per le due strutture ? In fondo il titolo del DPR parla di “semplificazione del procedimento”.

La cosa è possibile solo se le due strutture hanno concordato modalità di accesso comune ai dati inviati.

Luogo di lavoro, impianto adeguato, presenza di progetto, di dichiarazione di conformità, ma cavo multipolare delle linee dorsali senza interruzioni, con giallo/verde completamente nastrato di marrone per le parti visibili, e utilizzato come conduttore di fase (impianto trifase con neutro) la verifica è da considerare con esito positivo o negativo?

L’impianto deve essere considerato pericoloso e l’esito della verifica negativa.

La stessa situazione del quesito precedente (cavo giallo/verde nastrato) in un condominio senza lavoratori dipendenti (esempio per montante ascensore ) è da considerare con esito positivo o negativo?

La verifica dell’impianto elettrico non rientra nel campo di applicazione del DPR 462/01. Si ricorda che indipendentemente dalla applicabilità del DPR 462/01 gli impianti elettrici vanno costruiti a regola d’arte.

E’ possibile eseguire e di conseguenza redigere il verbale, di una verifica periodica di 462/01 in abitazione privata, senza dipendenti, senza dipendenti da terzi continuativi (es. impresa di pulizie 2 volte la settimana), ma solo dipendenti da terzi occasionali (es.idraulico)?

L’impianto non è soggetto alle disposizioni del DPR 462/01. La verifica in questo caso si configurerebbe come consulenza vietata dal Ministero delle attività produttive.

Una grave carenza sulla protezione dai contatti diretti, ma con un corretto impianto di terra (protezione dai contatti indiretti) fa considerare la verifica positiva o negativa?

La verifica dell’impianto si riferisce alla sola protezione dai contatti indiretti ed alle parti “intimamente connesse” ad essa. Nello specifico la mancata esistenza della protezione dai contatti diretti, se riscontrata, deve essere indicata al datore di lavoro e segnalata fra le osservazioni nel verbale di verifica.

L’incarico dell’esecuzione della verifica periodica può essere conferito da una società diversa rispetto al datore di lavoro? Ad esempio nel caso di un centro commerciale al cui interno alcuni negozi sono utilizzati da dipendenti di una ditta, altri da dipendenti di altra ditta e così di seguito. Può essere il proprietario della struttura ad attivare le procedure previste dal DPR 462/01 o devono essere i singoli datori di lavoro?

Le procedure di cui al DPR 462/01 devono essere attivate da ciascun datore di lavoro perché si tratta di impianti diversi anche se insistono sullo stesso dispersore. Naturalmente è consentito che tutti i datori di lavoro affidino la verifica allo stesso Ente verificatore.

I tecnici verificatori possono svolgere contestualmente agli incarichi di verifica la professione di progettisti purché la verifica sia svolta su impianti non da loro progettati?

Con propria nota del 5 giugno 2002 prot. N. 781191 il Ministero delle attività produttive lo ha vietato.

I tecnici verificatori possono svolgere contestualmente incarichi di verifica per conto di organismi diversi, purché la verifica sia svolta su impianti diversi?

I verificatori possono operare solo per un organismo abilitato.

Quale è il tempo per cui possa ritenersi superata la impossibilità di eseguire le verifiche su un impianto progettato nel passato dal verificatore, o realizzato nel passato dall’installatore, che nel frattempo ha cambiato lavoro diventando parte di un organismo o dell’ente pubblico?

I verificatori non possono procedere alla verifica di impianti da loro progettati o installati negli anni passati.

Un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive solo ad effettuare le verifiche su impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V, è tenuto a fare la verifica solo per guasto a terra in AT o deve estendere la verifica a tutto l’impianto?

La direttiva 11 marzo 2002 prevede che gli organismi possano essere abilitati ad effettuare le verifiche sui seguenti impianti:
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
• impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Nel caso in cui un organismo sia abilitato solo per impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V poiché l’impianto di terra è unico per l’AT e la BT è tenuto a fare la verifica di tutto l’impianto sia per la parte in BT che in AT.

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