D.P.R. 462/01

Il D.P.R 462/01, entrato in vigore il 23/01/02 (G.U. n° 6 dell’ 8/01/02), integralmente recepito dall’art. 86 del D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, regolamenta il “Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

I punti salienti del suddetto Decreto sono i seguenti:

  • Tutti gli impianti elettrici di messa a terra posti nei luoghi di lavoro devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a due o cinque anni, per verificarne il loro mantenimento in efficienza. In particolare sono soggetti a verifica i seguenti impianti:

    • Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
    • Impianti di messa a terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti;
    • Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
  • Il Datore di Lavoro è responsabile dell’esecuzione delle verifiche ed ha l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche/straordinarie di cui al D.P.R. 462/01;

  • Sono stati aboliti i modelli di omologazione ministeriali AB e C, sostituiti dalla Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, da trasmettere alle ASL/ARPA e all’INAIL competenti per territorio;

  • Il datore di lavoro, può chiedere l’esecuzione delle verifiche periodiche/straordinarie a Organismi di ispezione abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare le verifiche previste al D.P.R 462/01, quale il nostro, oltre che ai soggetti pubblici ASL/ARPA.

Numerose altre informazioni sugli adempimenti necessari sono disponibili nella pagina delle domande frequenti.

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Periodicità

Il D.P.R. 462/01 obbliga, all’art. 4, il datore di lavoro ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.  Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge agli Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI o all’ASL/ARPA di competenza.
Le periodicità delle verifiche sono le seguenti:

  • Ogni 2 anni:

    • Impianti elettrici nei “cantieri”;
    • Impianti elettrici nei “locali adibiti ad uso medico”;
    • Impianti elettrici nei “locali a maggior rischio in caso di incendio”;
    • Impianti elettrici collocati nei “Luoghi con pericolo di esplosione.
  • Ogni 5 anni:

    • impianti elettrici in “Ambienti ordinari”.

Il datore di lavoro, come indicato all’art. 7 del D.P.R. 462/01, può richiedere a sua discrezione, l’esecuzione di verifiche straordinarie che vanno comunque effettuate anche nei seguenti casi:

  • Esito negativo della verifica periodica;
  • Modifica sostanziale dell’impianto.

Sanzioni

La mancata effettuazione delle verifiche periodiche comporta a carico del datore di lavoro sanzioni sia di carattere amministrativo che penale. Tali sanzioni potranno essere comminate dagli Organi di Vigilanza, quali ASL/ARPA, INAIL, Ispettorato del Lavoro, NAS etc. nella loro normale attività di vigilanza.

Procedure per sanzioni Penali:

Qualore l’Organo di Vigilanza riscontri una violazione di carattere penale, vengono emesse delle prescrizioni e viene indicato il tempo massimo entro il quale sanare le criticità. Viene segnalato il reato alla procura che a sua volta apre un procedimento penale. Nel caso in cui il datore di lavoro risani la violazione nei termini prescritti il procedimento penale decade ma resta in essere la sanzione pecuniaria.
Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a sanare quanto prescritto, il procedimento penale segue il suo iter.

Procedure per sanzioni Amministrative:

Qualora l’Organo di Vigilanza riscontri una violazione di carattere amministrativo, vengono emesse delle prescrizioni e viene indicato il tempo massimo entro il quale sanare le criticità. Nel contempo deve essere comunque pagata l’ammenda prevista.
Il Dlgs 81 prevede anche la sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.

Le sanzioni previste sono quelle indicate all’art. 87 del Dlgs 81/08 e smi.

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