Per i luoghi di lavoro deve essere effettuata una valutazione del rischio relativa alle fulminazioni, sulla base delle norme CEI e come richiesto dal D.Lgs. 81/08, subentrato all’abrogazione delle norme contenute nell’articolo 37 del DPR 547/75. Secondo l’articolo 84 del decreto legislativo sopra citato, “il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”.

Le norme tecniche in questione sono diverse e, come detto nell’articolo 84, coprono tutti gli aspetti relativi alla protezione contro le scariche atmosferiche, dai principi generali ai dettagli relativi alle attrezzature. Nella fattispecie le norme da tenere a riferimento sono le CEI EN 62305/1-4.

Nella norma CEI EN 62305-2 si entra nel merito della valutazione del rischio ed è quindi il metro secondo il quale il datore di lavoro può verificare l’autoprotezione della struttura nei confronti delle scariche atmosferiche. Qualora per l’edificio fosse stata già effettuata la valutazione del rischio secondo le norme tecniche precedentemente in vigore, il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione secondo le norme vigenti, ed eventualmente individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori rispetto ai limiti imposti dalla norma CEI EN 62305-2.

Il sistema di protezione contro i fulmini (noto anche LPS, light protection system), se adeguatamente collegato ad un idoneo impianto di terra, riduce di molto o addirittura elimina gli effetti dannosi delle scariche. Gli LPS si differenziano in LPS esterno e LPS esterno. Per capire come lavora il sistema di protezione, è necessario anche individuare i diversi punti di impatto, schematizzati in 4 fasce:

  • S1, con scarica diretta sulla struttura;
  • S2, con scarica nel terreno vicino alla struttura;
  • S3, con scarica diretta sulla linea entrante:
  • S4, con scarica nel terreno vicino alla linea entrante.

Il sistema LPS prevede che la scarica sia dissipata attraverso il percorso più corto possibile, verso l’impianto di terra generale. Il posizionamento del sistema può essere organizzato sulla base del metodo delle sfere rotanti, del metodo della maglia e quello dell’angolo di protezione, a seconda della struttura interessata. La parte esterna dell’LPS è costituita da captatori, che attirano il fulmine per disperderlo a terra. Il sistema LPS interno è costituito dalle connessioni metalliche o limitatori di sovratensione, che evitano che le scariche elettriche interessino la parte interna del volume protetto, se il fulmine colpisce l’LPS esterno o la linea di alimentazione dell’edificio, o le immediate vicinanze. Un’altra sigla ricorrente quando si parla di sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, è SPD: si tratta appunto dei già menzionati limitatori di sovratensione, dei dispositivi che deviano le sovracorrenti verso l’impianto di terra, e devono essere installati tra i conduttori attivi e appunto, la terra. Vanno debitamente dimensionati sulla base del punto di installazione dell’impianto, della corrente di scarica di questo, e della tensione di tenuta ad impulso delle apparecchiature da proteggere, nonché della distanza esistente tra le apparecchiature e l’SPD.

L’impianto SPD può essere costituito da diversi elementi tecnologici:

Lo spinterometro, utilizzato per generare scariche elettriche nell’aria tramite due elettrodi comunicanti ad un circuito a induzione. Gli spinterometri presentano elevata impendenza in caso di assenza di sovratensione. Vengono impiegati come dispositivo di protezione nelle linee elettriche aeree di media e alta tensione.

Il variatore, protegge i componenti elettronici dalla sovratensione, è sempre collegato in parallelo alla tensione di rete.
Il diodo zener, utilizzato come riferimento di tensione per comparatori e alimentatori.

Il DPR 462/2001 obbliga il datore di lavoro a richiede la verifica periodica e/o straordinaria dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti con pericolo di esplosione. Il mancato adempimento a queste verifiche comporta sanzioni dai 1000 ai 4800€.