Secondo decreto DPR 462/2001, tutti i datori di lavoro devono eseguire le verifiche periodiche di legge sugli impianti elettrici delle proprie sedi di lavoro, e queste verifiche devono comprendere anche quelle sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Sono considerate sedi di lavoro tutti quegli ambienti in cui è presente il lavoratore; a sua volta nel Dlgs. 81/08 viene definito lavoratore quella persona che , indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa somministrata da un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è quella parte dell’impianto elettrico progettata e installata secondo le normative che lo regolamentano, che ha lo scopo di ridurre la probabilità che la struttura in cui è installato possa subire fulminazioni.

Perché sia stabilito che l’impianto è rispondente alle caratteristiche e agli standard delle normative, è necessario lo studio dettagliato di un tecnico verificatore abilitato secondo le stesse normative. Il tecnico redigerà una relazione sulle condizioni dell’impianto e la sua efficacia nel proteggere lo stabile e i lavoratori coinvolti, e tale documento è essenziale, obbligatorio, perché la verifica risulti completa e valida.

Nel caso in cui l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche sia considerato carente o mancante, questo dovrà essere progettato e installato da professionisti regolarmente iscritti agli albi e abilitati.

Le verifiche non potranno essere effettuate da installatori o progettisti, perché sia scongiurato il caso di conflitti d’interessi. Dovranno essere svolte invece da ASL, ARPA o da Organismi ispettivi privati abilitati, e avranno una cadenza regolare ogni 5 anni, ogni due per le strutture con impianti elaborati, studi medici o sedi in cui siano presenti gas o sostanze in grado di alimentare la combustione.

La non ottemperanza alle suddette verifiche obbligatorie può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 1000 ai 4800€ e anche una sanzione penale che prevede l’arresto dai 2 ai 4 mesi di reclusione.

Possono essere consultate le seguenti normative di riferimento:

– CEI EN 62305-1-2-3-4

“Protezione contro i fulmini.

– CEI 81-29

“Linee guida per l’applicazione delle norme CEI EN 62305