Per i luoghi di lavoro nei quali possono essere presenti gas, vapori infiammabili, polveri combustibili e esplosivi veri e propri, è necessaria una verifica degli impianti elettrici periodica biennale in ottemperanza a quanto stabilito nel DPR 462/2001. Tali verifiche sono atte a ispezionare l’efficienza e lo stato degli impianti secondo le Norme di sicurezza che ne hanno disciplinato la progettazione.

I riferimenti normativi presi in considerazione sono diversi: la Legge 150/89 e i DPR 675/82 e 727/82, e ancora la Norma CEI 31-34 e altre guide e Norme CEI. La verifica si articola con l’esame della documentazione e l’esame a vista dei luoghi e degli impianti; l’esecuzione delle prove è relazionata all’esistenza di elementi precisi nel luogo di lavoro, e le prove saranno relative ai sistemi che li governano.

Esame documentazione

Come per le verifiche di protezione contro le scariche atmosferiche, l’esame della documentazione richiede particolare cura in quanto si prescrive la valutazione del rischio, con la classificazione delle zone pericolose. La documentazione deve comprendere la relazione tecnica, gli elaborati grafici e:

  • i verbali (se esistenti) dell’ente verificatore precedente (ASL, ARPA o organismo ispettivo privato);
  • la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto;
  • la classificazione delle zone pericolose segregate per una discriminante tra tipo, forma e dimensioni, tipi e caratteristiche degli impianti di sicurezza adoperati, documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, provvedimenti contro l’accumulo di scariche elettrostatiche, documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, registro dei controlli relativi a sistemi di pressurizzazione o altri sistemi particolari.

La classificazione per tipo può essere eseguita prendendo a riferimento la Norma CEI EN 60079-30 se interessante gas, vapori e nebbie (rispettivamente classificati 0,1 e 2), prendendo a riferimento la Norma CEI EN 50281-3 se interessante polveri (20,21 e 22) prendendo a riferimento la Norma CEI 64-2 per gli esplosivi (0, 1, 2, R).
La classificazione per forma e dimensioni richiede lo studio di planimetrie e elaborati grafici generali e di dettaglio, con riferimenti alle caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze
La classificazione secondo le caratteristiche degli impianti a sicurezza dovrà essere accompagnata da planimetrie e schemi comprendenti i dati relativi alle caratteristiche dei componenti e circuiti di suddetti impianti, secondo la direttiva 94/9/CE.
La classificazione secondo documenti descrittivi dei sistemi di sicurezza intrinseca (se presenti) deve prendere al vaglio anche le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.

Esame a vista dei luoghi e degli impianti

L’esame a vista richiede ka verifica delle costruzioni elettriche, degli impianti e delle condizioni ambientali. L’esame a vista accerta che l’impianto elettrico risponda al progetto e alle Norme di sicurezza, ma oltre a questo serve anche come controllo per le condizioni che verranno poi riportate nella valutazione del rischio. A seconda della documentazione pre-esistente o del tipo di manutenzione adottata, si sceglierà il tipo di esame per il quale al primo esame visivo può seguire un’ispezione delle parti dell’impianto (custodie, pressacavi, raccordi di bloccaggio ecc) con riguardo particolare alla conservazione dei componenti elettrici.
Secondo Norma CEI EN 60079-17 si dovrà accertare la presenza di targhe e contrassegni leggibili, in mancanza delle quali dovrà essere effettuato il rimpiazzo. In caso il cui il componente sia vecchio ed antecedente all’introduzione di questi standard, e la targa risulti illeggibile così come i certificati irreperibili, il componente dovrà essere sostituito.

Esecuzione delle prove

Questo tipo di verifica non richiede l’esecuzione di prove strumentali, però in caso di adozione di provvedimenti particolari quali sistemi di pressurizzazione, controllo di esplodibilità o della temperatura, si potranno effettuare le prove relative ai suddetti provvedimenti.