Dall’entrata in vigore, nel 2002, del DPR 462/2001, fu stabilito che le verifiche ispettive possano essere svolte anche da organismi privati abilitati dal Ministero dello sviluppo Economico (come Rilevazione Prove Sicurezza), oltre a ASL e ARPA.

Tale implementazione ha portato a un netto miglioramento della sicurezza sul lavoro in quanto ha sopperito alle carenze di personale di ASL e ARPA, unici enti deputati alle verifiche dal 1955 fino a quel momento, che non riuscivano a garantire la copertura nazionale.

Le garanzie degli organismi ispettivi privati

Perché gli organismi ispettivi privati siano abilitati, devono essere operare in linea con la normativa CEI EN 17020 e alle direttive ministeriali. Il personale di tali organismi è altamente qualificato; perché si ottenga l’abilitazione deve risultare che la precisione e la qualità siano equivalenti a quelle degli enti statali e quindi sia mantenuto lo standard che attualmente garantisce le verifiche degli organismi privati come equivalenti a quelle degli enti. Per questo motivo i verificatori devono sostenere periodicamente dei corsi di aggiornamento, le competenze del personale sono su livelli uguali o superiori a quelle di un responsabile tecnico di una ditta installatrice.

Chi non deve eseguire le verifiche

Di fatto le verifiche relative al DPR462/2001 non possono essere svolte da studi tecnici o impiantisti o venditori di materiale elettrico e secondo la CEI 0-14 gli organismi ispettivi privati, e di conseguenza i loro verificatori, non devono avere rapporti lavorativi con le categorie sopra citate (impiantisti, studi di progettazione e venditori di materiale elettrico). Questo perché sia ridotta al minimo l’eventualità di conflitti di interesse. Nessuna ditta di progettazione e installazione impianti può offrire quindi dei pacchetti chiavi in mano con verifica integrata, e l’eventuale acquisto di soluzioni così configurate potrebbe portare al sanzionamento del datore di lavoro che richiede queste verifiche.