Gli impianti elettrici, nelle loro parti, anche allo stato dell’arte presentano delle caratteristiche che espongono l’utilizzatore a dei rischi. Ovviamente accorgimenti e tecnica negli anni hanno migliorato sempre più gli standard di affidabilità, e queste pratiche sono state regolate dalle normative oggi vigenti. Queste normative sono vincolanti sia per gli impianti civili che per quelli progettati per attività commerciali, industriali o comunque destinati ad ospitare una sede di lavoro.
È fondamentale verificare periodicamente lo stato di sicurezza degli impianti elettrici, prima di tutto per l’ovvia e imprescindibile sicurezza degli utilizzatori dell’impianto, e in secondo luogo per non incorrere nelle sanzioni relative, regolate dalle normative.
Il DPR 462/2001
Per le sedi di attività lavorative la cadenza e le modalità con cui devono essere effettuate le verifiche è regolamentata nel DPR 462 del 2001. Come si evince dall’acronimo si tratta di un Decreto del Presidente della Repubblica, che appunto regolamenta le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
Cosa prevede DPR 462/2001
Secondo il DPR 462/2001, il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico, per inviare la dichiarazione di conformità a uno tra gli enti: A.S.L., I.S.P.E.L. o A.R.P.A. (di competenza territoriale). Alternativamente la dichiarazione può essere inviata allo sportello unico per le attività produttive del comune in cui è di sede l’impianto elettrico avviato. La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’installatore. In caso in cui l’impianto sia antecedente al 23 gennaio 2002, è fatto obbligo delle sole verifiche periodiche, a meno che non siano state integrate modifiche agli impianti, in quel caso deve essere inoltrata comunicazione agli enti già sopra citati.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di rendersi certo che i requisiti di sicurezza degli impianti siano stati rispettati e perdurino negli anni, con una manutenzione regolare degli impianti nelle parti della messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e più in generale di tutte le parti, con particolare riguardo nel caso di luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche sullo stato di questi impianti deve essere effettuata:
- Con cadenza quinquennale nel caso di piccole attività, o comunque in sedi di lavoro in cui non sussistano particolari rischi; la verifica interesserà lo stato della messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Con cadenza biennale per gli impianti installati in locali ad alto rischio d’incendio e/o esplosione, locali medici e nei cantieri temporanei/mobili.
Oltre alle verifiche periodiche possono avvenire anche verifiche a campione oppure verifiche straordinarie. In questo caso saranno effettuate dall’ I.S.P.E.L. che trasmetterà i risultati ad A.S.L. o A.R.P.A. In ogni caso i costi per le verifiche sono sempre a carico del datore di lavoro.
Ci sono sanzioni?
Il DPR 462/2001 di per sé non prevede sanzioni in caso di inottemperanza con le verifiche, tuttavia l’articolo 87 del Decreto legislativo 81/08 prevede che il datore di lavoro sia sanzionato nel caso di mancata effettuazione delle verifiche previste dal DPR 462/2001, con multe comprese tra i 750 e i 2500 euro. Inoltre in caso in cui gli impianti non vengano sottoposti alla regolare manutenzione, è possibile incorrere in una ammenda tra i 2000 e i 10000 euro, finanche nell’arresto dai tre ai sei mesi. Queste sanzioni sono stabilite dagli enti già citati.